La premessa
La Legge regionale n° 2 del 18 gennaio 1996 ha come oggetto la delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea. Questa legge prevede l’assegnazione alle Province del 75% delle risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo e una quota pari al 25% trattenuta dalla Regione che provvede a gestirla direttamente. La Regione utilizza questo provento per l’attuazione di progetti di elevata specializzazione o direttamente incidenti nella programmazione regionale generale o di settore, ovvero coinvolgenti aree comprese nel territorio di più province, o ancora per progetti derivanti dall’attuazione di accordi con le parti sociali o da protocolli d’intesa con Enti a carattere nazionale.
Il fatto nuovo
Quanto esposto nella premessa è stato cambiato. La Regione Marche, con Legge regionale n° 31 del 22 dicembre 2009 (legge finanziaria regionale 2010), ha modificato a proprio vantaggio le percentuali di distribuzione dei fondi penalizzando così le Province. Infatti la quota di finanziamento comunitario a titolarità regionale è stata portata al 35% delle risorse, comprimendo di conseguenza la parte economica provinciale al 65% per l’attuazione delle politiche del lavoro e della formazione, accentrando maggiormente la gestione delle risorse FSE a favore della Regione stessa.
La conseguenza
Spiega l’Assessore Blarasin: dal punto di vista strettamente formale, sottrarre risorse economiche alle Province significa far venir meno il principio del decentramento amministrativo richiamato dall’art. 5 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica deve operare il più ampio decentramento possibile. Dal punto di vista pratico, soprattutto in questo momento reso difficile dalla crisi economica che ha duramente colpito il mondo del lavoro, la sottrazione di una parte consistente del contributo vuol dire penalizzare i terri-tori che vedranno ridotti gli interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo e a contrastare la disoccupazione. E’ una decurtazione che nulla ha di logico, in quanto ogni Provincia conosce le difficoltà e le emergenze del territorio di competenza e può agire in modo mirato per dare risoluzione positiva alle stesse.
La Legge regionale n° 2 del 18 gennaio 1996 ha come oggetto la delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea. Questa legge prevede l’assegnazione alle Province del 75% delle risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo e una quota pari al 25% trattenuta dalla Regione che provvede a gestirla direttamente. La Regione utilizza questo provento per l’attuazione di progetti di elevata specializzazione o direttamente incidenti nella programmazione regionale generale o di settore, ovvero coinvolgenti aree comprese nel territorio di più province, o ancora per progetti derivanti dall’attuazione di accordi con le parti sociali o da protocolli d’intesa con Enti a carattere nazionale.
Il fatto nuovo
Quanto esposto nella premessa è stato cambiato. La Regione Marche, con Legge regionale n° 31 del 22 dicembre 2009 (legge finanziaria regionale 2010), ha modificato a proprio vantaggio le percentuali di distribuzione dei fondi penalizzando così le Province. Infatti la quota di finanziamento comunitario a titolarità regionale è stata portata al 35% delle risorse, comprimendo di conseguenza la parte economica provinciale al 65% per l’attuazione delle politiche del lavoro e della formazione, accentrando maggiormente la gestione delle risorse FSE a favore della Regione stessa.
La conseguenza
Spiega l’Assessore Blarasin: dal punto di vista strettamente formale, sottrarre risorse economiche alle Province significa far venir meno il principio del decentramento amministrativo richiamato dall’art. 5 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica deve operare il più ampio decentramento possibile. Dal punto di vista pratico, soprattutto in questo momento reso difficile dalla crisi economica che ha duramente colpito il mondo del lavoro, la sottrazione di una parte consistente del contributo vuol dire penalizzare i terri-tori che vedranno ridotti gli interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo e a contrastare la disoccupazione. E’ una decurtazione che nulla ha di logico, in quanto ogni Provincia conosce le difficoltà e le emergenze del territorio di competenza e può agire in modo mirato per dare risoluzione positiva alle stesse.
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