
Ecco una sintesi delle principali novità del Pacchetto Lavoro introdotto con la nuova riforma.
Articolo 1 - Revisione della disciplina in tema di lavori usuranti che prevede norme di favore per i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti.
Articolo 4 - Nuovo regime sanzionatorio per il lavoro sommerso. Viene ridefinito il campo di applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero. Prevista una riduzione delle sanzioni per i soggetti che, dopo aver usufruito di lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato.
Articolo 7 - Nuovo regime sanzionatorio per l’orario di lavoro. Le novità riguardano le violazioni relative alla durata massima dell’orario settimanale, il riposo settimanale, le ferie annuali, il riposo giornaliero.
Articolo 18 - Aspettativa. E’ prevista la possibilità per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa non retribuita per un anno anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
Articolo 23 - Riorganizzazione della normativa in materia di Delega al Governo per congedi, aspettativa e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato.

Articolo 25 - Certificati di malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è introdotto il sistema di trasmissione della documentazione della malattia per via telematica.
Articolo 30 - Certificazione contratti di lavoro. Le modifiche hanno l’intento di dare maggiore slancio all’istituto di certificazione dei contratti di lavoro per un corretto inquadramento del rapporto con clausole compromissorie al contratto di lavoro, al fine di evitare possibili liti future.
Articolo 31 - Le nuove procedure di conciliazione e arbitrato. Lavoratore e datore di lavoro, al momento della stipula del contratto, possono decidere di affidare eventuali controversie lavorative a un arbitrato, invece che al giudice del lavoro.
Articolo 32 – L’impugnazione dei licenziamenti perde di efficacia se il ricorso non è depositato in tribunale, o non è comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, entro 180 giorni dalla data del deposito del ricorso nella cancelleria o, dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo della conciliazione. Resta fermo l’obbligo, per il lavoratore licenziato, di impugnazione del licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, ma nei successivi 180 giorni il lavoratore ha l’onere di proporre ricorso davanti al giudice del lavoro (altrimenti decade l’azione).
Articoli 33 - Il nuovo processo ispettivo. Particolare attenzione viene posta sul verbale ispettivo di primo accesso che diventa determinante per la stesura del verbale conclusivo.

Articolo 36 - Interventi di formazione professionale per sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
Articolo 38 - Conciliazione monocratica. Il relativo verbale è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.
Articolo 39 - Omesso versamento delle ritenute previdenziali: reato anche per il committente.
Articoli 40, 45 - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa e per periodi di malattia.

Articolo 48 - Novità per le tipologie contrattuali di lavoro: ritorna lo staff leasing, ovvero il contratto di somministrazione. Apprendisti a 15 anni. Sarà possibile assolvere all’ultimo anno di obbligo di istruzione attraverso contratti di apprendistato.

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